Italicum, la nuova legge elettorale italiana

Di Giuseppe Di Martino – Il 6 maggio 2015, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato l’Italicum, la legge elettorale che era stata approvata dalla Camera dei Deputati in via definitiva il 4 maggio con 334 voti a favore, 61 contrari e 4 astenuti. L’opposizione allora scelse di abbandonare l’aula e di non partecipare al voto, mentre i deputati della minoranza del Partito Democratico – in dissenso con la legge – rimasero in aula e votarono no.

Ufficialmente in vigore dal 1° luglio 2016, la legge elettorale – nata dall’accordo politico trovato nel 2014 tra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi (denominato dalla stampa “patto del Nazareno”, dato che la sede del PD romano si trova vicino a largo del Nazareno), e dalla bocciatura del Porcellum (dichiarato incostituzionale dalla Consulta il 4 dicembre 2013) – è stata modificata più volte tramite emendamenti richiesti sia dalle forze di opposizione che dalla minoranza democratica. 

Per il governo – al netto dei citati dissidenti del PD – l’Italicum garantisce il bipolarismo e soprattutto stabilità all’Italia per l’intera legislatura, e rappresenta un caposaldo delle riforme portate avanti. Di contro, le opposizioni contestano aspramente tale lettura (Forza Italia che aveva votato la legge in Senato ha successivamente cambiato idea), sostenendo che piegherebbe il Parlamento al potere del presidente del Consiglio e al tempo stesso favorirebbe una parcellizzazione dell’opposizione.

Cosa prevede l’Italicum

L’Italicum vale solamente per la Camera dei Deputati – vista la riforma costituzionale approvata che ha reso il Senato non più direttamente elettivo – ed è un sistema elettorale proporzionale (il numero di seggi viene assegnato in proporzione al numero di voti ricevuti) il cui calcolo viene fatto su base nazionale. Cosa prevede in concreto?

Premio di maggioranza: la lista che supera il 40 per cento al primo turno – oppure vince al ballottaggio – ottiene un ampio premio di maggioranza (raggiungendo 340 seggi su 630), il 55 per cento dei seggi in totale. I restanti 290 seggi saranno assegnati in percentuale agli altri partiti. Tra il primo e l’eventuale secondo turno non possono esserci apparentamenti o collegamenti plurimi tra liste (coalizioni), per cui ciascuna lista elettorale non potrà più contare sui voti di altre liste alleate per raggiungere eventualmente il premio di maggioranza.

Soglia di sbarramento: per poter accedere alla Camera dei Deputati, ogni lista deve ottenere almeno il 3 per cento dei voti validi a livello nazionale.

Collegi: da 27 circoscrizioni elettorali si passa a 20, costituite da 100 collegi plurinominali; in ogni collegio elettorale (comprendente circa 600 mila persone) vengono presentate delle liste composte da 6-7 deputati. La Valle d’Aosta e il Trentino-Alto Adige sono escluse dal sistema proporzionale, prevedendo il voto in 9 collegi uninominali (come con il Mattarellum).

Suddivisione dei seggi tra le regioni: tenendo presente che ad ogni Regione spetta un determinato numero di seggi in proporzione ai suoi abitanti, la suddivisione dei seggi, per un totale di 618 deputati (i restanti 12 sono assegnati dagli elettori italiani all’estero), avviene così:

il capolista è bloccato (eletto automaticamente se scatta il seggio), mentre dal secondo candidato in poi entrano in gioco le preferenze. I capilista possono altresì avvalersi delle multicandidature in più di un collegio elettorale – fino a un massimo di 10 – e non più del 60 per cento può essere dello stesso sesso.

ciascun elettore può esprimere al massimo 2 preferenze, ma deve votare 2 candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza. Dunque le liste devono essere composte in maniera tale da favorire l’alternanza uomo/donna. L’elettore è comunque libero di esprimere una sola preferenza o anche nessuna.

– è concesso il voto per corrispondenza ai cittadini italiani all’estero per almeno tre mesi, per motivi di studio (programma Erasmus), lavoro o cure mediche.


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