Cittadinanza, ius soli e ius soli temperato: facciamo chiarezza

Di Valentina Pizzuto Antinoro – Si è tanto discusso della riforma che modificherà la legge sui criteri di acquisizione della cittadinanza italiana. Le polemiche sono mosse soprattutto da chi abbraccia ideali politici di destra usando strumentalmente il concetto di ius soli non previsto nel nuovo disegno di legge. Infatti esso prevede lo ius soli temperato, completamente diverso in molti punti dal criterio prima citato.

Questo uso improprio del termine ius soli ha amplificato il panico morale tra la popolazione sempre più convinta che chiunque arrivi nel suolo italiano possa ottenere automaticamente la cittadinanza italiana saltando le pratiche per l’attribuzione del permesso di soggiorno o, addirittura, la protezione internazionale. Questa errata interpretazione della riforma, presentata nel 2013 ma ferma dal 2015 in Senato, ha allontanato dalla scena mediatica i veri soggetti a cui i criteri di attribuzione della cittadinanza si rivolgono. Ecco perché ho provato a mettere insieme i pezzi di un puzzle offuscato da fake-news create ad hoc per creare confusione.

Partiamo dall’inizio: la cittadinanza è uno status giuridico che vincola un individuo aduno Stato dal quale derivano diritti e doveri. I criteri di attribuzione di questo status variano da uno Stato a un altro, ma i principali criteri di acquisizione sono lo ius sanguinis, secondo il quale un individuo acquisisce la cittadinanza dei genitori, e lo ius soli, secondo il quale si acquisisce la cittadinanza del territorio dello stato in cui si nasce. Da essi derivano altri criteri di attribuzione della cittadinanza.

Come detto altre volte, in Italia, la materia è regolamentata dalla Legge n. 91/1992, la quale stabilisce che generalmente la cittadinanza italiana si acquisisce tramite il criterio dello ius sanguinis. Essa inoltre viene acquisita da un minore straniero adottato da almeno un genitore cittadino italiano. Lo ius soli, in Italia viene applicato in casi eccezionali, ad esempio nel caso in cui si è in presenza di figlio di ignoti abbandonato in territorio italiano e di cui non si riesca a determinare la cittadinanza.

I criteri per la richiesta di cittadinanza per gli stranieri sono differenti: chi è nato in Italia e ne risiede legalmente senza interruzioni fino a 18 anni, può presentare richiesta di cittadinanza entro il diciannovesimo compleanno; chi è nato all’estero può farne richiesta dopo almeno 10 anni di residenza regolare nel territorio italiano dimostrando di avere un reddito sufficiente al sostentamento, di non avere condanne penali e di non ledere alla sicurezza della Repubblica. Per quanto riguarda il coniuge straniero di un cittadino italiano, egli può ottenere la cittadinanza se dopo il matrimonio risiede legalmente almeno due anni nel territorio italiano.

Questi criteri appena elencati non subiranno modifiche dalla riforma. Essa darà, invece, la possibilità di acquisire la cittadinanza ai minori nati in Italia da genitori stranieri, con requisiti ben precisi che spiegheremo, e a coloro che hanno completato con successo un precorso scolastico ritenuto sufficiente. Molti credono erroneamente che, se la riforma fosse approvata, chi nasce nel territorio italiano otterrebbe automaticamente la cittadinanza italiana.

bimbi2Come detto precedentemente, il nuovo ddl non prevede lo ius soli, ma prevede uno ius soli propriamente detto temperato. Esso si rivolge solo ai bambini stranieri nati in Italia con almeno un genitore in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo, dunque ha come prerequisito aver soggiornato regolarmente in Italia almeno cinque anni. Per ottenere la cittadinanza bisognerà che un genitore invii la richiesta entro il compimento della maggiore età. Dopo il diciottesimo compleanno, il richiedente potrà fare domanda entro due anni.

Lo ius soli temperato è molto selettivo perché possedere un permesso di soggiorno di lungo periodo comporta dei requisiti minimi rilevanti: esso viene rilasciato agli extracomunitari solo se sono già in possesso di un permesso di soggiorno valido da almeno cinque anni, se hanno un reddito non inferiore all’importo annuale dell’assegno sociale (5.824,91 per l’anno 2017), se dispongono di un alloggio adeguato idoneo per legge e superare un test di conoscenza della lingua italiana.

Un altro criterio previsto è lo ius culturae che si rivolge ai minori nati in Italia o arrivati prima dei 12 anni, che abbiano frequentato regolarmente la scuola per almeno cinque anni, o abbiano frequentato percorsi di formazione professionale triennali o quadriennali per ottenere una qualifica professionale. La richiesta deve essere presentata da un genitore con residenza legale in Italia, se si tratta ancora di un minore, o dal diretto interessato entro due anni dal diciottesimo compleanno.

L’Unicef si è battuta pubblicando un decalogo (https://www.unicef.it/doc/7701/la-proposta-di-riforma-della-legge-sulla-cittadinanza-ddl-s-2092-un-decalogo-sullo-ius-soli-temperato.htm) con l’obiettivo di far chiarezza sul ddl, sono infatti circa 800.000 i bambini e ragazzi di origine straniera nati o cresciuti nel nostro paese a pagare le conseguenze della cattiva informazione; individui che fanno parte integrante della nostra società e ricoprono poco più dell’1% della popolazione residente in Italia.

Va chiarito che non c’è nessun legame tra gli sbarchi e la riforma, escludendo così a priori la possibilità di poter acquisire la cittadinanza italiana appena giunti a Lampedusa. Molti politici, hanno polemizzato affermando che si vive bene anche senza cittadinanza, ma, come sottolinea l’Unicef, la mancanza di cittadinanza priva gli stranieri meritevoli di cittadinanza di diritti fondamentali, come la partecipazione a concorsi pubblici, la libera circolazione all’interno dell’UE, il diritto di voto. Senza considerare che sarebbero costretti a rinnovare il permesso di soggiorno ciclicamente sottoponendosi ad un iter burocratico complesso e discriminante nei confronti di chi non è italiano solo formalmente.


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